(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23
                        del 20 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Al  fine di rendere coerente l'attivita' del servizio ispettivo
regionale con la normativa istitutiva delle Aziende Unita'  Sanitarie
Locali ed Ospedaliere la L.R. 66/91 e' cosi' modificata:
   l'art. 1 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente:
   "La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni ispettive
della Regione sulle Aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere di
cui ai DD.L.vi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n.  517".
   l'art. 2 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente:
   "La  funzione  ispettiva della Regione e' diretta ad assicurare la
tempestivita' e la qualita' dell'assistenza sanitaria  erogata  dalle
strutture pubbliche e private.
  L'attivita' ispettiva attiene all'erogazione di servizi sanitari ed
e'  rivolta  a  favorire  e ad accertare la puntuale osservanza delle
leggi, dei regolamenti e delle  direttive  statali  e  regionali,  in
materia  di  erogazione di prestazioni sanitarie all'utenza, anche in
relazione all'attuazione del Piano Sanitario Regionale".
   l'art. 4 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente:
   "Il componente la Giunta regionale  preposto  al  Settore  Sanita'
attiva  il  servizio  ispettivo  centrale  in  merito  a fatti di cui
comunque sia venuto a conoscenza,  anche  per  tramite  del  servizio
stesso o dei servizi provinciali per la Sanita'.
  Per  l'esercizio  dell'attivita'  ispettiva  il  servizio ispettivo
centrale si avvale delle proprie strutture o dei servizi  provinciali
per la Sanita' istituiti con L.R. 58/85.
  La  Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore
Sanita' attribuisce  formalmente  la  funzione  di  "Ispettore  della
Regione sulle attivita' sanitarie":
   a)  ai  dirigenti  assegnati  al servizio ispettivo centrale ed ai
servizi provinciali per la Sanita';
   b) ai funzionari di ottava qualifica assegnati alle  strutture  di
cui  alla  precedente  lett. a) su parere dei rispettivi dirigenti di
servizio;
   c) al personale del servizio sanitario nazionale  individuato  nei
successivi commi del presente articolo.
  In  attuazione  dell'art.  4,  3  comma della L.R. 139/95, inerente
l'istituzione della qualifica  dirigenziale  unica,  la  funzione  di
ispettore  della  Regione  puo'  essere attribuita anche al personale
dirigente  dipendente  della  Regione  Abruzzo  in  servizio   presso
strutture diverse da quelle individuate nel precedente comma.
  In  tal  caso  le  ore  svolte  dal dirigente per l'esercizio della
funzione ispettiva vengono considerate rese in costanza di servizio e
le eventuali  indennita'  di  missione  e  rimborsi  spese  spettanti
vengono  erogate  da  parte  del Settore Sanita', con disposizione di
pagamento del funzionario delegato.
  Su richiesta l'Ispettore regionale puo', nel corso delle ispezioni,
essere  affiancato  da  altro  personale  dipendente della Regione di
livello non inferiore al settimo designato dal servizio della  Giunta
regionale di appartenenza.
  Il  servizio ispettivo puo' chiedere la collaborazione di tutti gli
uffici della Regione e, in particolare dei servizi operanti presso il
Settore  Sanita',  i  quali  sono   tenuti   a   fornire   tutta   la
documentazione  e le informazioni in ordine alle funzioni agli stessi
affidate.
  In carenza di personale  amministrativo,  tecnico,  medico,  medico
veterinario   e   farmacista,   il   servizio   ispettivo  puo',  per
l'espletamento dei compiti ispettivi,  avvalersi  del  personale  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  a condizione che gli accertamenti non
riguardino la USL di appartenenza.
  In tal caso le ore impiegate dal dipendente del Servizio  Sanitario
Nazionale vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di
servizio e vengono rimborsate alla USL dalla Regione cui spetta anche
il rimborso del relativo onere di trasferta.
  L'individuazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, di
cui  al  precedente  comma,  viene  disposta dal componente la Giunta
preposto al Settore Sanita', sentito il Direttore generale della  USL
interessata e il dipendente da incaricare.
  I  rimborsi  alle  Aziende  USL  per  le prestazioni dell'ispettore
dipendente del Servizio  Sanitario  Nazionale  vengono  disposti  con
ordinanza del Dirigente del Servizio ispettivo centrale sulla base di
rendiconti  semestrali  predisposti dalle Aziende USL di appartenenza
degli ispettori.
  La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di controllo
di qualita' dei servizi e delle prestazioni di  cui  all'art.  10,  2
comma  del  D.L.vo  502/92,  come  modificato dal D.L.vo 51/93, viene
esercitato da personale ispettivo che abbia partecipato  ad  appositi
corsi di formazione organizzati dalla Regione Abruzzo ovvero da altri
enti specializzati.
  Per   l'espletamento   di   verifiche   che   richiedano  specifica
professionalita' il componente la Giunta preposto al Settore  Sanita'
puo'  designare  professionisti esterni all'amministrazione regionale
particolarmente qualificati.
  Il   servizio   ispettivo   centrale   provvede,   con    ordinanza
dirigenziale,   a   liquidare   le  competenze  ai  professionisti  a
prestazione  effettuata,   sulla   base   di   tariffe   riconosciute
dall'ordine professionale di appartenenza.
  Ai  servizi  provinciali  per  la  Sanita'  e' demandata competenza
esclusiva per il  controllo  sull'attivita'  di  vigilanza  espletata
dalle  USL  in merito all'applicazione della legislazione vigente per
il miglioramento della sicurezza e della salute  dei  lavoratori  sul
luogo di lavoro".
  I  commi  3  e  4 dell'art. 6 della L.R. 66/91 sono sostituiti come
segue:
  "Il componente la  Giunta  preposto  al  Settore  Sanita',  per  il
tramite del servizio ispettivo centrale, invia la relazione ispettiva
alla  Direzione  generale dell'Azienda USL o ospedaliera interessata,
ovvero della USL competente per territorio, qualora gli  accertamenti
siano stati svolti nei confronti di strutture sanitarie private.
  Il  Direttore  generale  prende formalmente atto della relazione e,
ove del caso, assume le iniziative idonee a  eliminare  le  eventuali
irregolarita' riscontrate.
  Il  provvedimento  del  Direttore generale, a contenuto ricettivo e
valutativo della relazione ispettiva, costituisce atto  definitivo  e
viene  trasmesso  al componente la Giunta preposto al Settore Sanita'
per la valutazione della gestione dell'Azienda".