(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di rendere coerente l'attivita' del servizio ispettivo regionale con la normativa istitutiva delle Aziende Unita' Sanitarie Locali ed Ospedaliere la L.R. 66/91 e' cosi' modificata: l'art. 1 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente: "La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni ispettive della Regione sulle Aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere di cui ai DD.L.vi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517". l'art. 2 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente: "La funzione ispettiva della Regione e' diretta ad assicurare la tempestivita' e la qualita' dell'assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private. L'attivita' ispettiva attiene all'erogazione di servizi sanitari ed e' rivolta a favorire e ad accertare la puntuale osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle direttive statali e regionali, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie all'utenza, anche in relazione all'attuazione del Piano Sanitario Regionale". l'art. 4 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente: "Il componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanita' attiva il servizio ispettivo centrale in merito a fatti di cui comunque sia venuto a conoscenza, anche per tramite del servizio stesso o dei servizi provinciali per la Sanita'. Per l'esercizio dell'attivita' ispettiva il servizio ispettivo centrale si avvale delle proprie strutture o dei servizi provinciali per la Sanita' istituiti con L.R. 58/85. La Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore Sanita' attribuisce formalmente la funzione di "Ispettore della Regione sulle attivita' sanitarie": a) ai dirigenti assegnati al servizio ispettivo centrale ed ai servizi provinciali per la Sanita'; b) ai funzionari di ottava qualifica assegnati alle strutture di cui alla precedente lett. a) su parere dei rispettivi dirigenti di servizio; c) al personale del servizio sanitario nazionale individuato nei successivi commi del presente articolo. In attuazione dell'art. 4, 3 comma della L.R. 139/95, inerente l'istituzione della qualifica dirigenziale unica, la funzione di ispettore della Regione puo' essere attribuita anche al personale dirigente dipendente della Regione Abruzzo in servizio presso strutture diverse da quelle individuate nel precedente comma. In tal caso le ore svolte dal dirigente per l'esercizio della funzione ispettiva vengono considerate rese in costanza di servizio e le eventuali indennita' di missione e rimborsi spese spettanti vengono erogate da parte del Settore Sanita', con disposizione di pagamento del funzionario delegato. Su richiesta l'Ispettore regionale puo', nel corso delle ispezioni, essere affiancato da altro personale dipendente della Regione di livello non inferiore al settimo designato dal servizio della Giunta regionale di appartenenza. Il servizio ispettivo puo' chiedere la collaborazione di tutti gli uffici della Regione e, in particolare dei servizi operanti presso il Settore Sanita', i quali sono tenuti a fornire tutta la documentazione e le informazioni in ordine alle funzioni agli stessi affidate. In carenza di personale amministrativo, tecnico, medico, medico veterinario e farmacista, il servizio ispettivo puo', per l'espletamento dei compiti ispettivi, avvalersi del personale del Servizio Sanitario Nazionale a condizione che gli accertamenti non riguardino la USL di appartenenza. In tal caso le ore impiegate dal dipendente del Servizio Sanitario Nazionale vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla USL dalla Regione cui spetta anche il rimborso del relativo onere di trasferta. L'individuazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al precedente comma, viene disposta dal componente la Giunta preposto al Settore Sanita', sentito il Direttore generale della USL interessata e il dipendente da incaricare. I rimborsi alle Aziende USL per le prestazioni dell'ispettore dipendente del Servizio Sanitario Nazionale vengono disposti con ordinanza del Dirigente del Servizio ispettivo centrale sulla base di rendiconti semestrali predisposti dalle Aziende USL di appartenenza degli ispettori. La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di controllo di qualita' dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 10, 2 comma del D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 51/93, viene esercitato da personale ispettivo che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Abruzzo ovvero da altri enti specializzati. Per l'espletamento di verifiche che richiedano specifica professionalita' il componente la Giunta preposto al Settore Sanita' puo' designare professionisti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati. Il servizio ispettivo centrale provvede, con ordinanza dirigenziale, a liquidare le competenze ai professionisti a prestazione effettuata, sulla base di tariffe riconosciute dall'ordine professionale di appartenenza. Ai servizi provinciali per la Sanita' e' demandata competenza esclusiva per il controllo sull'attivita' di vigilanza espletata dalle USL in merito all'applicazione della legislazione vigente per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". I commi 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. 66/91 sono sostituiti come segue: "Il componente la Giunta preposto al Settore Sanita', per il tramite del servizio ispettivo centrale, invia la relazione ispettiva alla Direzione generale dell'Azienda USL o ospedaliera interessata, ovvero della USL competente per territorio, qualora gli accertamenti siano stati svolti nei confronti di strutture sanitarie private. Il Direttore generale prende formalmente atto della relazione e, ove del caso, assume le iniziative idonee a eliminare le eventuali irregolarita' riscontrate. Il provvedimento del Direttore generale, a contenuto ricettivo e valutativo della relazione ispettiva, costituisce atto definitivo e viene trasmesso al componente la Giunta preposto al Settore Sanita' per la valutazione della gestione dell'Azienda".